Esenzione IMU. Ai fini della qualificazione del terreno come “pertinenza”, conta la sua effettiva destinazione
I principi affermati dalla più recente giurisprudenza in tema di esenzione IMU dei terreni pertinenziali
Per poter considerare pertinenza un terreno – e, come tale, ritenerlo esente da autonoma tassazione IMU – è:
(i) necessario un effettivo asservimento all’immobile principale
(ii) irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale
(iii) irrilevante il frazionamento dell’area posta a servizio di un edificio
Sono questi alcuni fondamentali principi affermati recentemente dalla Suprema Corte all’esito di un interessante e controverso percorso interpretativo su un argomento estremamente importante – soprattutto per le tasche di cittadini e imprese, che noi di RisarcitidalloStato abbiamo molto a cuore – come quello dell’esenzione IMU dei terreni “oggettivamente pertinenziali”.
Il ragionamento della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha enunciato tali principi ponendo alla base della propria attività esegetica:
– il Decreto Legge n° 504 del 1992 – in materia di ICI, ma comunque applicabile anche in tema di IMU – secondo cui “Ai fini dell’imposta […] per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta […] nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area […] che ne costituisce pertinenza”.
– l’articolo 817, comma 1, Codice Civile secondo il quale “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
Secondo la Suprema Corte, il criterio discriminante per accertare o meno la qualità di pertinenza di un terreno ai fini dell’esenzione dell’imposta in esame si basa su un criterio fattuale e, cioè, sulla destinazione effettiva e concreta della cosa posta in essere dal suo proprietario.
La conseguenza di ciò è che diventano irrilevanti, ai fini dell’imponibilità ICI (IMU), sia il regime edificatorio dell’immobile, sia la circostanza per cui lo stesso costituisca una particella catastale autonoma (cd. graffatura).
Le più recenti pronunce sul tema
Di seguito il contenuto delle interessanti pronunce che hanno consolidato l’orientamento della Suprema Corte oggi in esame.
Quanto effettivo asservimento all’immobile principale, Cassazione civile, Sez. Trib, 12/10/2016, n. 20506 ha affermato che ai sensi del d. lg. n. 504 del 1992, art. 2, perché sia esclusa l’autonoma tassabilità di un bene pertinenziale di un fabbricato, è necessario che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 c.c. e, quindi, che la qualità di pertinenza si basi su un criterio fattuale e, cioè, sulla destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un’altra.
Con riferimento all’irrilevanza del regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale, Cassazione civile, Sez.VI, 26/01/2016, n. 1390 ha affermato che è esclusa l’autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all’immobile principale.
Quanto infine all’irrilevanza del frazionamento dell’area posta a servizio di un edificio, Cassazione civile, Sez. Trib, 21/09/2016, n°18470, ha affermato che in tema d’ICI, l’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra in applicazione dell’art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l’intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale.
Sulla stessa linea Cassazione Civile, Sez.Trib, 30/12/2015, n.26077, secondo cui in tema d’ICI, l’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, senza che rilevi l’intervenuto frazionamento dell’area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
I rimedi esperibili
Purtroppo, i principi sopra citati sono stati affermati solo in sede giurisprudenziale e, di conseguenza, non esiste una normativa che esplicitamente legittimi un mancato versamento di tale imposta da parte del contribuente proprietario di un terreno censito autonomamente al catasto ma oggettivamente utilizzato come pertinenza.
In diritto privato, il cittadino avrebbe la facoltà di agire in giudizio per chiedere al Giudice di accertare l’assenza del diritto del Comune a riscuotere l’imposta ma, purtroppo, il diritto tributario non contempla un simile strumento.
Una soluzione potrebbe essere quella di proporre un’istanza di rimborso al Comune per l’IMU già pagata, fondata sulla giurisprudenza appena descritta, valutando poi di impugnare l’eventuale provvedimento di diniego in sede contenziosa, attendendo quindi la pronuncia di un Giudice sul punto.
In quella sede, il magistrato potrà quindi valutare l’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e disporre la restituzione delle somme corrisposte.